D.L. 78/2009 Compensazione dei Crediti IVA dal 2010
Con riferimento alle Compensazioni delle Imposte e/o Contributi (Decreto Legislativo n. 241 del 09.07.1997) il Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03.08.2009 introduce nuove disposizioni, con decorrenza 1.1.2010, in materia di compensazione del credito IVA annuale o credito IVA relativo a periodi inferiori all’anno.
In sintesi la normativa:
Premessa: Il diritto alla compensazione sorge dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo in cui si è formato il credito.
Decorrenza Disposizioni DL 78/2009: 1.1.2010
Compensazione:
- Il CREDITO IVA ANNUALE o INFRANNUALE fino a € 10.000,00 può essere compensato a partire dal primo giorno del periodo succcessivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva. Esempio: Credito IVA 2009 - compensazione dal 1.1.2010
- Il CREDITO IVA ANNUALE superiore a € 10.000,00 può essere compensato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
- Il CREDITO IVA INFRANNUALE superiore a € 10.000,00 può essere compensato a partire dal giorno 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre.
- Il CREDITO IVA ANNUALE ed INFRANNUALE superiore a € 15.000,00 può essere compensato con le modalità previste per gli importi superiori a € 10.000,00 integrate dall’apposizione del Visto di conformità di soggetto abilitato (art. 35 c.1 lett.a D.lgs 241/1997).
- La compensazione deve essere esclusivamente effettuata con i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
- La nuova norma introduce la possibilità di presentare la Dichiarazione IVA Annuale, sganciata quindi dalla dichiarazione UNICO, entro il mese di Febbraio, eliminando così l’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dei dati IVA.



