DM 26.3.2009 “IVA per cassa”
Con riferimento alla nuova normativa Legge 28.1.2009 n. 2 con la quale si estende la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’imposta sul valore aggiunto (IVA) diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo, una nuova prima versione di Arco4Web, disponibile nel mese di Settembre 2009, recepirà le relative novità fiscali offrendo la possibilità di gestire gli adempimenti del cessionario.
Nuova disciplina “IVA per CASSA”
- Normativa
Decreto Legge 29.11.2008 n. 185
Legge 28.01.2009 n. 2
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.4.2009
Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E
Entrata in Vigore decorrenza 28.4.2009
- Oggetto della nuova disciplina
Cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di cessionari che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Cessioni di beni effettuate da soggetti con un Volume d’affari NON superiore a 200.000 euro realizzato nell’anno solare precedente.
- Adempimenti del Cedente
Il cedente che applica il meccanismo dell “IVA per cassa” deve adempiere agli obblighi previsti dal DPR n. 633/72 (fatturazione, registrazione, liquidazione). Con riferimento alla fatturazione, il documento dovrà recare l’annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l’indicazione dell’art. 7 del DL 29.11.2008, n. 185 convertito dalla legge 28.1.2009 n. 2.
Le operazioni in oggetto sono computate nella liquidazione periodica al mese (o trimestre) nel corso del quale è incassato il corrispettivo. Nel caso di incasso parziale l’imposta divenuta esigibile è computata nella liquidazione nella proporzione esistente tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo.
- Adempimenti del Cessionario
Il cessionario ha diritto alla detrazione dell’IVA a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato. Nel caso di pagamento parziale l’imposta divenuta detraibile è computata nella liquidazione nella proporzione esistente tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo.
- Limite di un anno al differimento dell’esigibilità/detrazione
L’imposta diventa esigibile/detraibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
- Operazioni escluse
Operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazioni dell’IVA.
Operazioni effettuate nei confronti di cessionari che assolvono l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile o “reverse charge”.
Operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
Applicazioni in ARCO4WEB
La nuova versione di Arco4Web “Edizione Settembre 2009″ recepirà le novità fiscali in ambito IVA con riferimento agli adempimenti del cessionario. Successive nuove versioni saranno rese disponibili. Si offrirà quindi la possibilità di registrare le fatture di acquisto, relative alle “operazioni con imposta ad esigibilità differita”, per le quali si ha diritto alla detrazione IVA unicamente a partire dal momento in cui il corrispettivo relativo è stato pagato.
I contenuti della personalizzazione ”IVA per Cassa”
La nuova gestione della Liquidazione IVA in Arco4Web, per effetto della Legge n. 2 del 28.1.2009, diventa quindi uno strumento informatico evoluto che consente di gestire e tracciare le movimentazioni iva ed i relativi pagamenti. Il risultato mensile o trimestrale dell “IVA a CREDITO” o dell’IVA degli ACQUISTI relativo alle operazioni di natura passiva potrà così essere generato da distinti eventi:
- Registrazione delle classiche fatture di acquisto
- Registrazione dei pagamenti parziali o totali delle fatture di acquisto con differimento IVA
- Scadenza del termine di n. 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione con riferimento al punto 2.
Ecco quali sono i contenuti di questa importante personalizzazione:
- Con riferimento agli “adempimenti del cessionario” il differimento dell’iva in detrazione si abiliterà attraverso il semplice inserimento di un FLAG nell’area contabile dell’anagrafica fornitori. Nella prima maschera della registrazione di prima nota iva sarà evidenziata in giallo la dicitura “Fornitore con differimento detrazione IVA”.
- Confermata la classica registrazione di prima nota IVA relativa alla fattura passiva ed il relativo pagamento, tutti i pagamenti rateizzati e non, con abbuoni e non, saranno tracciati con il risultato finale dell’IVA liquidata in proporzione.
- Con la nuova stampa “Registrazioni IVA Acquisto sospese per periodo” visualizzeremo i seguenti dati:
- Dettaglio delle fatture di acquisto, con differimento iva in detrazione attivato, registrate in prima nota IVA
- Per ogni singolo documento, elenco dettagliato di tutti i pagamenti con indicazione dell’imponibile e della relativa iva generata dal pagamento del corrispettivo, in proporzione rispetto al totale del documento.
- Con la nuova stampa “Registro IVA degli Acquisti” l’evoluzione della nuova gestione IVA consentirà di tracciare le registrazioni contabili coinvolte dalla nuova normativa, evidenziando distintamente, come elencato qui di seguito, tutte le operazioni che movimenteranno il credito IVA, per una lettura corretta corrispondente al risultato finale della “Stampa della Liquidazione IVA (parte passiva)”e per adempiere a quanto prescritto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.20/E pg.12 :
- Registrazione in Sospensione
- Detrazione IVA Registrazione in Sospensione
- Detrazione IVA in Sospensione per scadenza dei termini
La stampa così completa di nuove informazioni si doterà, se presenti le condizioni, di due riepiloghi finali:
- Riepilogo totali IVA
- Riepilogo totali IVA in sospensione
- La nuova gestione della Liquidazione IVA acquisterà un nuovo e più importante significato. Le operazioni di liquidazione dovranno essere effettuate regolarmente, mensilmente o trimestralmente ovvero in prossimità delle scadenze IVA, al fine permettere il regolare calcolo dell’IVA a credito. L’operazione di liquidazione “TASTO GRIGIO” permetterà pertanto i seguenti aggiornamenti:
- Nella stampa della liquidazione, l’inserimento dell’IVA detratta relativa alle fatture in sospensione per scadenza dei termini
- Nella stampa del registro IVA acquisti, l’inserimento del IVA detratta relativa alle fatture in sospensione per scadenza dei termini
- Conclusioni ed avvertenze:
Se la nuova normativa iva consentirà un beneficio per la sospensione iva fino al momento dell’incasso del corrispettivo, per contro la relativa sospensione della detrazione iva, ci costringerà ad adottare, nella gestione della tenuta della contabilità IVA, nuove attenzioni che consigliamo di adottare:
- Attenzione all’annotazione inserita dal Cedente sulla fattura di acquisto “Operazione con imposta ad esigibilità differita” Art.7 DL 29.11.2008 N. 185 !!!! Se presente, inserimento del FLAG in anagrafica fornitori per poter registrare correttamente.
- Attenzione alla dicitura presente nella prima maschera in prima nota IVA evidenziata in giallo “Fornitore con differimento detrazione IVA”.
- Attenzione alla registrazione puntuale dei pagamenti parziali o totali relativi alle fatture in sospensione. Solo attraverso la registrazione del movimento contabile potremo godere del diritto alla detrazione IVA.
- Attenzione alla compilazione della “Data Fattura” elemento determinante per il calcolo del limite temporale.
- Attenzione all’operazione di Liquidazione mensile o trimestrale per assolvere al punto 5 dei contenuti della personalizzazione “IVA per CASSA”.



