D.M. 30.6.2009 Scheda di Trasporto
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è stato istituito il documento “Scheda di Trasporto” da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività. Il nuovo documento obbligatorio dovrà contenere in sintesi i seguenti dati:
- Dati del Vettore comprensivi di Partita IVA e Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori
- Dati del committente ovvero impresa o persona giuridica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
- Dati del caricatore ovvero impresa o persona giuridica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto
- Dati del proprietario della merce
- Eventuali dichiarazioni da compilare se non è possibile indicare la figura del proprietario
- Dati della merce Trasportata comprensivo di Luogo di carico merce e Luogo di scarico merce
- Osservazioni Varie da compilare a cura del vettore qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie del documento ( esempio variazione luogo di scarico)
- Eventuali Istruzioni fornite dal committente o uno dei soggetti della filiera del trasporto
- Luogo e data compilazione comprensivo delle generalità del compilatore.
Precisazioni:
- Tutti i documenti considerati equivalenti alla scheda di trasporto, descritti all’art. 3 del D.M. 30.6.2009, sono considerati validi e sostitutivi al nuovo documento purché siano integrati con tutte le informazioni previste.
- Non ci sono obblighi di conservazione della scheda di trasporto, la sua funzione termina con il completamento del trasporto cui si riferisce; per contro se si utilizzano documenti sostitutivi o equipollenti restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.
- I trasporti internazionali non sono soggetti all’obbligo di compilazione della Scheda di trasporto.



